Prima di stipulare una polizza vita di capitalizzazione vi consigliamo di analizzare la propria situazione previdenziale e di leggere attentamente il nostro opuscolo
Che cos'è una polizza di capitalizzazione?
>L’impresa assicuratrice s’impegna a pagare un capitale o una rendita in caso di sopravvivenza della persona assicurata al momento stabilito nel contratto.
L’assicurazione può essere
di rendita o capitale differita/o: la compagnia assicuratrice si impegna a erogare la rendita o il capitale non immediatamente ma dopo un certo numero di anni;
di rendita immediata: viene versato un premio unico e la compagnia si impegna a versare la rendita stabilita nel contratto.
Polizze miste: sono una combinazione fra un’assicurazione caso vita di capitale differito e un’assicurazione caso morte. La compagnia assicuratrice non s’impegna solo a pagare una rendita o un capitale alla scadenza in caso di sopravvivenza dell’assicurato, ma anche a versare un determinato importo qualora l’assicurato muoia durante la durata del contratto (oltre alla restituzione dei premi versati, così come accade per tante polizze caso vita differite).
Sconsigliamo di stipulare una polizza vita mista. Tenere separata l’assicurazione caso morte (che è copertura di un rischio) dall’assicurazione caso vita (che è una forma di risparmio) significa avere una maggiore flessibilità, rendimenti più elevati e una migliore copertura assicurativa. Polizze unit linked: le unit linked sono polizze vita legate all’andamento di fondi comuni d’investimento. Sono quindi contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore delle quote di fondi di investimento interni (costituiti dalla compagnia assicuratrice) o da fondi esterni (OICVM – Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) in cui vengono investiti i premi versati. Al termine del contratto verranno restituiti all’assicurato una somma pari al valore unitario a quel momento delle quote, moltiplicato per il numero di quote di fondi possedute. Il pagamento dei premi può essere a premio unico o a premi periodici. Polizze index linked: le index linked sono contratti con rendimento legato agli indici di alcuni mercati borsistici. L’entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Queste garanzie possono coprire sia il caso di vita che il caso di morte. Generalmente sono a premio unico.
Assicurazioni previdenziali (fondi pensione *)
tipo |
fondatori |
assicurato |
valutazione |
| fondo chiuso |
parti sociali |
lavoratori dipendenti |
conveniente |
| fondo aperto |
banche, SIM, raccolta del risparmio, assicurazioni |
tutti |
poco conveniente |
| FIP, PIP (forme o piani individuali pensionistici) |
assicurazioni |
tutti |
non conveniente |
*La detrazione fiscale nei fondi pensione non è un vero risparmio se si considera che nella fase dell'erogazione della prestazione tale rendita è sottoposta all'IRPEF.
Revoca e recesso, riduzione e riscatto
Il consumatore può revocare la proposta finché non viene informato dell'accettazione da parte dell’impresa; di regola il termine di revoca è indicato nella polizza. Se invece è stato informato dell’accettazione o gli è stata inviata la polizza, il consumatore ha 30 giorni di tempo per recedere dal contratto.
La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi.
Il riscatto consiste nell’interruzione anticipata del rapporto contrattuale.
Per ulteriori informazioni su revoca, recesso, riduzione e riscatto consultate il ns. opuscolo sulle assicurazioni vita.
Le coperture complementari
Previo pagamento di un sovrapremio il contratto di assicurazione può prevedere la possibilità di inserire garanzie complementari. Sconsigliamo di contrattare tali coperture complementari. Di solito costano troppo. Tipiche coperture complementari sono: il caso di morte accidentale, l’invalidità permanente, la diaria. Tenere separate tali garanzie dall’assicurazione caso vita significa una maggiore flessibilità, rendimenti più elevati e una migliora copertura assicurativa!
Consigli utili:
Polizze assicurative e investimenti di capitali andrebbero tenuti separati. L'assicurazione per il caso di morte e l'assicurazione in caso d'inabilità lavorativa (nella combinazione di polizza contro gli infortuni e la malattia) garantiscono la sicurezza dei vostri familiari. La previdenza per la vostra vecchiaia è invece cosa ben diversa da un'assicurazione sulla vita o da un fondo pensione privato.
Non date retta a chi cerca di presentarvi l'assicurazione sulla vita come il "terzo pilastro" del nostro sistema pensionistico: secondo le compagnie assicuratrici, il primo pilastro (la previdenza pubblica obbligatoria) offrirebbe sempre meno garanzie, poiché il numero degli anziani è in continuo aumento rispetto ai giovani. Ciò che conta non è tuttavia questo rapporto, bensì il rapporto tra popolazione occupata e inoccupata. Prima di prendere in considerazione il terzo pilastro, ossia la previdenza integrativa individuale, c'è ancora il secondo pilastro: i fondi pensione complementari regionali o di categoria. Tale strumento previdenziale presenta almeno per i lavoratori dipendenti vantaggi fiscali e rendimenti difficilmente conseguibili attraverso un fondo pensione privato. Il ricorso a forma di previdenza integrativa individuale dovrebbe rappresentare l'ultimo passo ai fini di una rendita per la vecchiaia. Anzitutto vale la pena pensare all'acquisto di una casa: un'abitazione di proprietà equivale pressappoco a una rendita mensile fino a 1.000 euro. La previdenza integrativa individuale (importante per i lavoratori autonomi) dovrebbe consistere in beni al riparo dal rischio inflazione (p.es. immobili, titoli di stato, per chi ha a disposizione risparmi notevoli ed è pratico di economia può investire anche in azioni o in fondi azionari convenienti) oppure in un contratto di risparmio, che garantisce sicurezza, liquidità, rendimento minimo e, eventualmente, un impiego etico del capitale investito.
State pensando a quanto ammonterà la rendita futura dei Vs. investimenti? FateVi fare allora un prospetto di calcolo preventivo presso un patronato. Chi quando andrà in pensione vorrà avere ad es. 500 Euro di entrate supplettive, dovrà mettersi da parte fino al termine della propria vita lavorativa almeno 75.000 Euro, cosa che – è bene ripeterlo – normalmente non avviene nel caso di polizze vita o polizze previdenziali private a lunga scadenza, ma solo eventualmente attraverso altre forme di investimento.
La previdenza privata complementare non è consigliabile; in ogni caso chi giunga sano in età avanzata portà eventualmente stipulare una polizza previdenziale a versamento unico, come del resto anche i fondi previdenziali complementari già offrono.
In passato, le polizze collegate a fondi d'investimento (unit linked) davano rendimenti spesso migliori delle polizze di capitalizzazione miste. Esse rappresentano un comodo investimento, consigliato a chi non vuole preoccuparsi in continuazione del proprio denaro.
fatevi consegnare ogni anno un elenco contenente il rendimento netto annuo ottenuto e le spese applicate sulla polizza
prima di decidere di riscattare il contratto di assicurazione sulla vita, vi consigliamo di chiedere sempre il c. d. valore di riscatto e la comunicazione di tutti i costi applicati sulla polizza, nonché dei rendimenti netti ottenuti anno per anno.
ricordate che, nell’ipotesi di riscatto nei primi 5 anni, il contraente perde anche i vantaggi fiscali di cui può aver beneficiato fino a quel momento, ossia deve restituire al fisco i benefici goduti (per i contratti stipulati prima del 01.01.2001)
ricordate che, nell’ipotesi di riscatto prima della metà della durata contrattuale, le somme rimborsate sono generalmente inferiori all’ammontare dei premi pagati. Attenzione: molte polizze vita sottoscritte come forma di risparmio non arrivano alla scadenza contrattuale, il che significa in genere costi ingenti per il consumatore;
Nelle polizze “linked” occorre prestare attenzione al rischio finanziario: se non avete contrattato una garanzia minima (garanzia di tutto il capitale e tasso di rendimento minimo annuo), la liquidazione del capitale può essere inferiore ai premi versati! Nella nota informativa deve essere ben evidenziata la presenza o meno di rischi finanziari a carico del contraente (circolare ISVAP n. 332 del 25.5.1998), inoltre devono essere descritte in modo chiaro le effettive prestazioni dell’assicurazione e l'eventuale presenza di garanzie accessorie.
Insieme alla nota informativa, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione rivalutabili deve essere consegnato un prospetto esemplificativo dello sviluppo del capitale (rendita) assicurato e dei premi nel corso della durata contrattuale con l’evidenza, ad ogni ricorrenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Attenzione: il prospetto esemplificativo, in quanto basato su ipotesi di rendimento, non è impegnativo per l’assicurazione.
Chiedete sempre un elenco dettagliato delle spese, specialmente quando la polizza di capitalizzazione include anche il caso di morte o garanzie accessorie (circolare ISVAP n. 249 del 17.3.1995): solo così è possibile conoscere con esattezza l'ammontare della somma effettivamente investita.
Alla scadenza del contratto consigliamo di optare per il rimborso del capitale. È meglio gestire in proprio il risparmio.
Aspetti fiscali
Detrazione fiscale di polizze / Deducibilità dal reddito
Detrazione fiscale di polizze / DeducibilitA' dal reddito
| |
Contratti stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000 |
Contratti stipulati o rinnovati dal 01/01/2001 |
Contratti di assicura-
zione sulla vita,
unit linked,
index linked |
SI
Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali. La durata del contratto non può essere inferiore a 5 anni e non possono essere consentiti prestiti nei primi 5 anni. |
NO |
Contratti di assicura-
zione solo caso morte |
SI
Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali. |
SI
Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali. Nei contratti “misti” e “di rischio morte a vita intera” la detrazione spetterà solo per la parte di premio riferibile al rischio morte. |
Contratti di assicura-
zione contro gli infortuni (copertura del rischio
morte e/o rischio
invalidità permanente) |
SI
Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali. |
IN PARTE
È detraibile dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali solo la parte del premio riferibile al rischio di invalidità permanente (minimo 5%). |
Contratti di assicura-
zione contro le malattie |
NO |
IN PARTE
È detraibile dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali solo la parte del premio riferibile al rischio di invalidità permanente (minimo 5%). |
>Long term care
(contratti contro
la perdita
dell’autosufficienza) |
NO |
SI
Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali (se l’impresa non ha la facoltà di recesso). |
Piani individuali di
previdenza (assicurazioni
di pensione integrativa)
|
NO |
SI
Sono deducibili entro il 12% del reddito complessivo e comunque entro il limite assoluto di Euro 5.164,57 (deduzione si cumula con i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva e ai fondi pensione aperti cui si aderisce individualmente). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente la deduzione non può eccedere il doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche e collettive; valgono comunque i limiti suddetti (12% del reddito complessivo e max. 5.164,57 Euro).* |
| Contratti RC auto |
SI per una piccola parte
È deducibile dal reddito il contributo versato al SSN. |
SI per una piccola parte
È deducibile dal reddito il contributo versato al SSN. |
*La detrazione fiscale non è un vero risparmio se si considera che nella fase dell'erogazione della prestazione la rendita è sottoposta all'IRPEF.
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