Prima di utilizzarla sappi che esiste una legge (Legge 24 dicembre 1969 n°990 e 26 Febbraio 1977 n° 39) che ti obbliga ad assicurarla per i danni che potresti provocare agli altri durante la circolazione. Chi circola senza questa assicurazione, nota con il nome di RCA, è soggetto al sequestro del veicolo, ad una multa fino a 2503.78 euro (pari a lire 4.848.000) e, in caso di incidente, è tenuto a risarcire i danni provocati con il proprio patrimonio.
Il costo di questa assicurazione, il "premio", è determinato sulla base di numerosi elementi. Se pensi di essere un buon guidatore sappi che esistono premi assicurativi personalizzati in relazione alle tue caratteristiche che ti consentiranno di risparmiare.
Parametri tariffari e personalizzazione
Le compagnie assicurative, dopo la liberalizzazione avvenuta il 1 luglio 1994, fissano autonomamente le tariffe. Queste sono calcolate sulla base di parametri che possono variare a seconda della compagnia assicurativa, i cosiddetti fattori di personalizzazione:
il sesso: in genere le donne pagano di meno.
l’età: sono penalizzati i giovani con meno di 26 anni e i neopatentati.
la professione : le professioni ritenute meno a rischio (insegnanti, impiegati), consentono di pagare meno; altre considerate più pericolose perché prevedono un uso più intensivo dell’auto (rappresentanti), sono svantaggiate.
la provincia di residenza della persona cui è intestata l’auto.
Alcune compagnie telefoniche e on-line discriminano i residenti di alcune province del sud (Napoli, Bari, Taranto, Lecce, etc.), giudicate a maggior rischio, con tariffe altissime e assenza di servizi come il numero verde.
Potete segnalare situazioni del genere all’ISVAP, l’istituto di controllo del settore assicurativo (DIVISIONE RCA, reclami e tutela del consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, tel. 06/421331) o al MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO che agirà, quando possibile, per tutelarvi.
La legge n. 57/2001 prevede severe sanzioni, fino alla revoca dell’autorizzazione a operare, per chi elude l’obbligo di fornire la Rc auto obbligatoria.
il tipo di automobile, in base a: cavalli fiscali, potenza, chilometraggio, modo d’uso (per il tempo libero, per lavoro), anno di immatricolazione e presenza di ABS e airbag.
l’alimentazione dell’auto (diesel, benzina, metano, GPL, elettricità): le auto diesel pagano di più perché si ipotizza che vengano utilizzate maggiormente e quindi rischiano di avere più incidenti.
Esclusioni
1) In tutte le polizze sono esclusi dalla copertura alcuni eventi particolari:
gli incidenti avvenuti con la propria auto partecipando a gare o manifestazioni sportive.
gli incidenti avvenuti a causa di un conducente non abilitato alla guida.
In caso di guida con patente scaduta, molte compagnie danno la copertura se la patente è rinnovata entro un minimo di 45 giorni e un massimo di 6 mesi dalla data del sinistro
gli incidenti avvenuti perché il conducente era sotto l’influenza di alcol o roga.
i danni subiti da passeggeri se il trasporto non è conforme alla legge o alla carta di circolazione (senza cinture o in numero superiore all’omologazione).
In questi casi i danni provocati dall’assicurato alla controparte vengono pagati dalla compagnia ma questa ha diritto a riavere dall’assicurato il denaro sborsato o comunque una parte di esso.
2) Aggravamento del rischio
Il codice civile dà la possibilità alla compagnia di recedere dalla polizza assicurativa in caso di aggravamento del rischio (articolo 1898).
Alla stipula della polizza e anche in seguito se ci dovessero essere dei cambiamenti, indicate con precisione le caratteristiche delle persone che guideranno abitualmente l’auto. In caso di incidente causato, ad esempio, da un neopatentato non previsto dalla polizza, la compagnia può infatti rifiutare il risarcimento del danno o ridurlo tenendo conto del rapporto tra il premio pagato e quello che si sarebbe pagato con il maggior rischio rappresentato dalla guida dell’auto anche da parte del neopatentato.
3)Scadenza della polizza.
Tutte le compagnie che vendono per telefono o via internet solitamente offrono polizze con scadenza annuale non rinnovate automaticamente e spetta all’assicurato chiedere il rinnovo ogni anno. Alcune compagnie inviano, un mese prima della scadenza, la nuova proposta di polizza che l’assicurato può accettare o no.
Le compagnie tradizionali (quelle che vendono le polizze tramite agenti), invece, hanno quasi tutte il rinnovo automatico. Se si vuole cambiare bisogna dare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza con raccomandata A/R (utile ai fini della prova).
4) Adeguamento del premio
Per le polizze con tacito rinnovo c’è anche il problema dell’aumento annuale del premio. In genere è previsto che la compagnia comunichi all’assicurato l’aumento almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza (con lettera personale o con pubblicazione delle nuove tariffe in agenzia) e che l’assicurato dia disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.
Se la compagnia non comunica l’aumento, o lo fa oltre il termine previsto nella polizza, il contratto si rinnova alle vecchie condizioni: pagate il premio e chiedete indietro alla compagnia la differenza in più pagata rispetto al premio dell’anno precedente. Se l’aumento di premio vi sembra eccessivo e volete cambiare compagnia, fate la disdetta nei termini indicati in polizza (controllateli nel contratto).
Quando l’aumento è superiore al tasso programmato di inflazione (per il 2002 è dell’1,7%), potete risolvere il contratto in qualsiasi momento, con fax o raccomandata.
5) Bonus-malus
E’ una formula che premia gli automobilisti che non provocano incidenti e penalizza quelli indisciplinati. Il sistema prevede 18 classi di merito; chi si assicura per la prima volta viene inserito nella classe 13 o 14. Ogni incidente con colpa dell’assicurato crea una retrocessione a classi più alte e prevede il pagamento per l’anno successivo di un premio più alto.
Si può evitare la retrocessione rimborsando alla compagnia il danno da essa pagato in seguito all’incidente, ma per farlo sarete costretti, salvo poche eccezioni, a rinnovare il contratto con la stessa compagnia.
Se si decide di cambiare compagnia si conserva la classe di merito acquisita in precedenza; al nuovo assicuratore bisogna consegnare l’attestato di rischio che deve essere rilasciato dalla vecchia società.
6) Attestato di rischio
Il documento, rilasciato alla scadenza del contratto, attesta la classe di merito assegnata all’assicurato sulla base del suo comportamento. Questa è mantenuta anche quando si vende, si demolisce o si distrugge la propria auto, oltre che quando si cambia compagnia: basta fornire a quella nuova l’attestato rilasciato dalla vecchia.
7) Persone non considerate terzi
L'articolo 4 della legge 990/1969 dice che in caso di incidente ai danni di:
coniuge, genitori, figli
parenti, entro il terzo grado, che convivono con questi o con l'assicurato,
la compagnia non pagherà i danni all'auto di loro proprietà. Nessun problema invece per i danni alle persone.
8) Massimale
E’ la cifra massima che l’assicurazione è disposta a versare a copertura dei danni da voi provocati in un incidente. Comprende l’indennizzo per il danno complessivo, i danni alle persone, alle cose e agli animali. Il suo valore minimo è per legge di 774.685,35 euro.
9) Premio
E’ la quota da pagare per la polizza (una volta l’anno o in due rate). La somma è pari alla tariffa chiesta dalla compagnia più le imposte del 12,5% e il contributo del 10,5% al Servizio Sanitario Nazionale, deducibile dal reddito imponibile (conservate a tal fine la quietanza del premio pagato).
In caso di incidente
Le procedure previste per il risarcimento sono due: la cosiddetta Cid (Convenzione per l’indennizzo diretto) oppure la procedura ordinaria:
Formula Cid: la formula Cid prevede che chi ha ragione venga risarcito direttamente dalla propria compagnia.
Per avviare tale procedura le parti coinvolte nell’incidente compilano la constatazione amichevole (pdf), su cui riportano: generalità dei conducenti, estremi dei veicoli, luogo e ora dell’incidente, numero di polizza e uno schizzo della dinamica.
Tale procedura può essere utilizzata se i due veicoli hanno avuto danni fino a 5.164,57 euro per ognuno, se non ci sono feriti e se non sono coinvolti ciclomotori o macchine agricole.
Procedura ordinaria: se ogni veicolo ha avuto danni per più di 5.164,57 euro, se ci sono feriti o sono coinvolti ciclomotori o macchine agricole, si deve chiedere il risarcimento alla compagnia di chi ha provocato l’incidente. Questa fa al danneggiato un’offerta entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, o entro 30 se la richiesta è firmata da tutti i conducenti coinvolti. In caso di lesioni personali l’offerta va fatta entro 90 giorni.
Fondo di garanzia per le vittime della strada: istituito con la legge n. 990 del 24/12/1969 è costituito con il versamento di una quota dei premi RCA da parte delle compagnie. Il fondo interviene quando un incidente è causato da un veicolo non identificato, non assicurato o assicurato con una compagnia in liquidazione coatta amministrativa. Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:
1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per danni alle persone;
2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di 500 ECU (circa 1 milione di lire), per i danni alle cose;
3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa".
Nei casi 1 e 2 occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A) alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.
In caso di problemi con il risarcimento: ci si può rivolgere al servizio utenti o reclami dell’impresa di assicurazione. Anche l’ANIA, associazione che raggruppa le compagnie assicurative italiane, ha un proprio servizio reclami (Piazza S.Babila, 1 - 20122 Milano). Presso l’ISVAP (via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma), l'istituto di controllo del settore assicurativo in Italia, opera un’apposita Divisione rcauto, reclami e tutela del consumatore.
Incidenti provocati da veicoli stranieri
Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A) alI'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Venezia, 8 - 20122 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.
Accordo ANIA-Carrozzieri per facilitare il risarcimento danni
Il danneggiato può rivolgersi ad una delle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni e ottenere, una volta concordato il danno e per la parte risarcibile, che il costo della riparazione, fino a 10 milioni di lire (iva compresa), venga corrisposto direttamente dall'assicuratore al carrozziere.
Nel caso di danni di maggiore entità o di altra natura, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente all'assicuratore.
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