tutela consumatore
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La revoca della proposta interrompe la formazione del contratto di assicurazione.
Il diritto di revocare la proposta è esercitabile dal contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’impresa (art.112 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella proposta. Generalmente il contraente deve chiedere la revoca della proposta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta lettera n della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).
Recedere dal contratto
L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto medesimo.
Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (art.111 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella proposta e nel contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto lettera n della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).
Chiedere la trasformazione del contratto
La trasformazione del contratto consiste nella modifica di alcuni elementi del contratto in vigore quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio.
L’operazione di trasformazione non è regolamentata nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l’impresa ed il contraente. L’impresa di assicurazione non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Nel contratto derivante dalla trasformazione debbono essere indicati chiaramente gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell’assicurato, riscatto, etc.), il beneficiario del contratto di assicurazione deve presentare tutta la documentazione richiesta dall’assicuratore per dar corso alla liquidazione.
L’ elenco dei documenti deve essere indicato nelle condizioni di polizza. In assenza di tale indicazione l’impresa deve attivarsi per rendere noto al beneficiario, all’atto della richiesta di pagamento, l’elenco dei documenti da presentare, così come disposto al punto 2 dellacircolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000.
L’impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale (rendita) assicurato. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita il termine di trenta giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete medesima.
Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell’impresa sono dovuti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso legale d’interesse (art.1224 del codice civile).
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).
Inviare un reclamo
Il contraente di un contratto di assicurazione ha il diritto di chiedere direttamente all’impresa informazioni sulla propria posizione assicurativa, quali ad esempio l’ammontare del valore di riscatto maturato, il riepilogo dei premi pagati ad una certa data, i conteggi che hanno dato luogo alla determinazione del capitale o del valore di riscatto liquidato. Le imprese di assicurazione sono tenute a dare riscontro alle richieste di informazioni in tempo reale e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle stesse presso la rete di vendita o direttamente in Direzione (punto 1 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).
Nel caso in cui insorgano contestazioni nei confronti dell’impresa di assicurazione, il contraente, l’assicurato od il beneficiario di un contratto di assicurazione, laddove la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia quella italiana, può presentare reclamo direttamente all’ISVAP.
Qualora la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, in nota informativa deve essere indicato l’organo competente alla trattazione dei reclami in forza della legislazione scelta (lettera p della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Per facilitare e velocizzare la trattazione degli esposti indirizzati all’ISVAP, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, telefax 0642133206, si raccomanda di riportare nel reclamo:
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il nome, il cognome, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’esponente,
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il numero di polizza,
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l’oggetto del reclamo.
Insieme all’esposto è opportuno trasmettere copia del contratto e dell’eventuale reclamo già presentato all’impresa di assicurazione con la risposta ricevuta.
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