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tutela consumatore |
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1. Con il monitoraggio dei premi R.C.auto l’ISVAP intende accrescere lo “Standard di trasparenza” del mercato R.C.auto, nella linea intrapresa dal legislatore con la legge sulla apertura e regolazione dei mercati;
2. L’Istituto rende noti i risultati dell’indagine sui prezzi per far conoscere le rilevanti differenze riscontrate tra le varie imprese oggetto del campione (24 compagnie rappresentative di oltre l’80% del mercato), orientare i consumatori ad effettuare opportuni raffronti tra i prezzi offerti e scegliere gli operatori più convenienti;
3. La conoscenza delle differenze emerse nei prezzi costituisce il necessario presupposto per rendere più efficace la concorrenza tra le imprese.
4 Il consumatore deve superare la tradizionale vischiosità che lo lega al suo assicuratore per ricercare il prodotto - premio e condizioni di polizza – più confacente alle sue esigenze: ciò deve valere per i massimali di garanzia R.C.auto ritenuti più congrui, per la verifica della esistenza nella polizza delle condizioni di esclusione e rivalsa, per la conoscenza della partecipazione dell’impresa prescelta agli accordi esistenti in materia di indennizzo diretto (CID) e tamponamenti multipli, per una attenta valutazione delle garanzie accessorie alla R.C.auto (incendio/furto, tutela giudiziaria, copertura per gli atti vandalici ecc.).
5. Un maggior tasso di MOBILITA’ degli assicurati è quindi necessario perchè consente di usufruire dei vantaggi concorrenziali e al tempo stesso costituisce un importante fattore propulsore della concorrenza stessa.
6. Le disdette contrattuali sono oggi rese più agevoli dalla norma che consente agli assicurati di dare disdetta con lettera raccomandata o con fax , anche all’ultimo momento, nei confronti di quelle imprese che hanno presentato aumenti superiori al tasso di inflazione programmato, e ciò faciliterà naturalmente la mobilità degli assicurati;
nei confronti invece di quelle imprese che risultassero aver aumentato i premi in misura inferiore rispetto al tasso di inflazione programmato, le disdette vanno inoltrate, anche a mezzo telefax, almeno trenta giorni prima della scadenza così come è stabilito dalla legge di regolazione dei mercati.
7. Resta confermato l’obbligo per le imprese di dare comunicazione per iscritto ai propri assicurati delle variazioni di premio che intendono applicare alla scadenza del contratto, come stabilito dall'ISVAP con la circolare n. 235 del gennaio 1995. L’assicurato può comunicare all’assicuratore, 30 giorni prima della scadenza del contratto, la propria volontà di non accettare il premio propostogli.
Per quelle imprese che hanno scelto di informare la clientela tramite la pubblicizzazione dei premi nelle agenzie, gli assicurati sono liberi di disdire il contratto al momento della sua scadenza anche se l'aumento del premio fosse inferiore al tasso di inflazione programmato.
8. In caso di disdetta, che può essere esercitata come contrattualmente previsto sia dall’assicuratore che dall’assicurato, la garanzia non opera nel periodo di “tolleranza” di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, il quale pertanto cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
9. Una maggiore trasparenza nei prezzi sarà assicurata dai "premi annuali di riferimento" che debbono per legge essere resi noti agli utenti tramite appositi "opuscoli o altro materiale pubblicitario” messo a disposizione degli assicurati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
10. La legge rafforza, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie, l'obbligo per le imprese r.c.auto di rendere visibili agli utenti nei punti vendita le tariffe adottate e le condizioni contrattuali praticate, obbligo già a suo tempo previsto dall'ISVAP con propria circolare. Tariffe e condizioni debbono altresì essere rese visibili nell'ambito dei sistemi informativi telematici. |
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